Trasferimento fraudolento anche senza misure di prevenzione patrimoniali
Il reato è di pericolo astratto e centrato sul dolo specifico dell’agente
La Cassazione, nella sentenza n. 12871/2016, ha precisato che il “trasferimento fraudolento di valori”, di cui all’art. 12-quinquies del DL 306/1992 – quale fattispecie di natura istantanea e configurabile anche in capo a chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale – è reato di pericolo astratto, essendo sufficiente il compimento di un qualsiasi negozio giuridico tendente ad eludere le disposizioni relative alle suddette misure perché il reato si consideri consumato, essendo del tutto irrilevante che, poi, in concreto, all’agente non sia applicata alcuna misura di prevenzione; di conseguenza, la valutazione circa la sua integrazione deve essere compiuta “ex ante” e su base parziale, ovvero alla luce delle circostanze che, al momento
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