Presupposti da esplicitare nella relazione al piano del consumatore
Il gestore della crisi deve attestare la sussistenza dei requisiti obbligatori e l’assenza di cause ostative
Il documento “La relazione del Gestore della Crisi al piano del consumatore – Struttura e contenuto”, pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, stabilisce che l’atto particolareggiato previsto dall’art. 9, comma 3-bis della L. 3/2012 – predisposto dal professionista incaricato dal referente dell’Organismo di composizione della crisi o dal Tribunale, deve dichiarare preliminarmente che sussistono, in capo al debitore, le condizioni soggettive ed oggettive per l’ammissibilità alla procedura.
Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al piano del consumatore le persone fisiche che intendono regolare i debiti non contratti nell’esercizio dell’attività di impresa (anche agricola), arte o professione: la tematica è stata esaminata
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