Obbligo di interpello per disapplicare i limiti al riporto di perdite nelle fusioni
Con la circolare n. 9, l’Agenzia ha superato le affermazioni potenzialmente fuorvianti della circolare n. 6/2016
L’art. 172 comma 7 del TUIR ha lo scopo di frenare le fusioni promosse al fine principale, se non esclusivo, di assicurare una compensazione tra i redditi di una delle società partecipanti e la “dote” fiscale di un diverso soggetto rientrante nel perimetro dell’operazione, rappresentata da perdite fiscali o eccedenze di interessi passivi pregresse, ovvero, nelle operazioni retrodatate, in via di maturazione.
Il meccanismo di legge, integrato a più riprese negli anni e affiancato da una corposa prassi amministrativa, impone così a ogni società titolare delle posizioni anzidette il superamento di un test di operatività e il rispetto di taluni parametri quantitativi, secondo direttrici estremamente rigide e capaci, come tali, di penalizzare fusioni economicamente fondate.
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