Bancarotta documentale per il sindaco «di fatto»
La Cassazione sottolinea l’irrilevanza, ai fini dell’esistenza della posizione di garanzia, della invalidità della delibera di conferimento dell’incarico
Anche il sindaco “di fatto” può rispondere, a titolo di concorso omissivo, della bancarotta fraudolenta documentale degli amministratori se consapevolmente omette i doveri comunque impostigli dalla legge, accettando il rischio di una tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili. Queste, in estrema sintesi, le importanti indicazioni desumibili dalla sentenza n. 15639 della Cassazione, depositata ieri.
Il caso di specie vedeva gli amministratori ed i sindaci (incaricati anche della revisione) di una società consortile fallita condannati, sia in primo grado che in appello, tra l’altro, per bancarotta fraudolenta documentale, ex artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 del RD 267/42, risultando i libri o le altre scritture contabili tenuti in guisa da non rendere possibile ...
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