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IMPRESA

Bancarotta documentale per il sindaco «di fatto»

La Cassazione sottolinea l’irrilevanza, ai fini dell’esistenza della posizione di garanzia, della invalidità della delibera di conferimento dell’incarico

/ Maurizio MEOLI

Venerdì, 15 aprile 2016

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Anche il sindaco “di fatto” può rispondere, a titolo di concorso omissivo, della bancarotta fraudolenta documentale degli amministratori se consapevolmente omette i doveri comunque impostigli dalla legge, accettando il rischio di una tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili. Queste, in estrema sintesi, le importanti indicazioni desumibili dalla sentenza n. 15639 della Cassazione, depositata ieri.

Il caso di specie vedeva gli amministratori ed i sindaci (incaricati anche della revisione) di una società consortile fallita condannati, sia in primo grado che in appello, tra l’altro, per bancarotta fraudolenta documentale, ex artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 del RD 267/42, risultando i libri o le altre scritture contabili tenuti in guisa da non rendere possibile ...

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