Anche la convivenza potrebbe mettere a rischio l’eleggibilità del sindaco
La soluzione su un’eventuale applicazione estensiva della norma ex art. 2399 c.c. per il coniuge è dubbia, come le conseguenze della nomina
Ai sensi dell’art. 2399 comma 1 lett. b) c.c., non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
Secondo una parte della dottrina, la norma avrebbe carattere eccezionale, e, quindi, non potrebbe applicarsi, tramite interpretazione analogica, tra l’altro, ai rapporti familiari di fatto e, in particolare, alla convivenza “more uxorio”.
Altra ricostruzione, invece, ha sottolineato come tale estensione sarebbe praticabile sulla
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