Quietanze di pagamento delle multe stradali senza bollo
Sono irrogate nell’esercizio della potestà amministrativa e risultano esenti in modo assoluto
Le quietanze di pagamento emesse dagli organi della polizia stradale, a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali, sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5 comma 4 della Tabella, allegato B, annessa al DPR 642/72. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella ris. 18 aprile 2016 n. 25.
In primo luogo, l’Agenzia ricorda che a norma dell’art. 202 del DLgs. 30 aprile 1992 n. 285, in caso di violazioni del codice della Strada, “il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l’Amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario”.
A seguito del pagamento della sanzione in misura ridotta ...
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