Per i commercialisti reinserimento negli elenchi connesso ai CFP nel triennio successivo
Il CNDCEC ha pubblicato numerosi Pronto Ordini aventi come oggetto, tra gli altri, chiarimenti in merito alla formazione professionale continua.
Il P.O. n. 56/2016 si sofferma sulla durata del periodo per il quale gli iscritti sono privati della possibilità di essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative per l’assegnazione di incarichi o designazione di commissario d’esame, a causa della sanzione irrogata per l’inadempimento dell’obbligo formativo. La possibilità di essere reinseriti è logicamente connessa all’adempimento nel triennio successivo; è possibile, per coloro che sono stati sanzionati per il mancato assolvimento dell’obbligo formativo e che ne facciano espressa richiesta, che l’Ordine possa effettuare il controllo prima della conclusione del triennio. È chiaro che tale eventualità potrà verificarsi unicamente nel corso dell’ultimo anno del triennio formativo.
Inoltre, nello stesso P.O. si precisa che coloro che hanno goduto dell’esonero dall’obbligo formativo “per età” fino al 31 dicembre 2015, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo dovranno maturare 10 CFP nel corso dell’anno 2016. Anche il P.O. n. 108/2016 si occupa del caso in cui l’iscritto abbia compiuto o compia, nel corso del triennio formativo, i 65 anni di età e goda della riduzione dei crediti formativi. Il quesito riguardava la possibilità di essere dispensato dallo svolgimento della formazione qualora ricorrano le condizioni di esonero previste all’art. 6 del Regolamento in materia di formazione professionale continua. Il CNDCEC ritiene che la malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare e gli altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore rilevino ai fini dell’esenzione dall’obbligo formativo soltanto qualora determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi.
Si occupano invece di esonero per maternità il P.O. n. 104/2016 e il P.O. n. 60/2016; quest’ultimo tratta anche di un altro tema, quello del riconoscimento dei crediti formativi professionali per la partecipazione ad eventi accreditati da un altro Ordine professionale. Riscontrato, infatti, che l’attività formativa ha ad oggetto materie inerenti l’attività professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile, si possa riconoscere un credito formativo professionale a ciascuna ora di svolgimento dell’evento, fino a un massimo di 10 CFP per anno.
Infine, con il P.O. n. 99/2016 si chiarisce che il Consiglio dell’Ordine, in casi particolari ed eccezionali rappresentati da un iscritto, compiute le necessarie valutazioni di opportunità, possa deliberare di concedergli di assolvere l’obbligo formativo fruendo della modalità di e-learning.
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