Possibile la rinuncia della domanda di insinuazione
Il creditore non partecipa al concorso ma «conserva» il proprio credito, che non si estingue
Con la domanda di insinuazione i creditori fanno istanza di ammissione del proprio credito al passivo di un fallimento, ai fini del soddisfacimento sulla massa fallimentare, nell’ambito del procedimento regolato dagli artt. 92-103 L. fall. (RD 267/42), relativo all’accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi.
In particolare, l’art. 93 L. fall. prescrive le modalità di presentazione della domanda di insinuazione al passivo, i termini, il contenuto e i soggetti legittimati.
L’art. 95 L. fall. attribuisce al curatore una fase preliminare di valutazione delle domande dei creditori con predisposizione del progetto di stato passivo.
L’art. 96 L. fall. regola la formazione ed esecutività dello stato passivo sulla base delle domande di insinuazione al ...
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