Detrazione del 55-65% anche per interventi sugli immobili merce
In senso opposto alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate si è espressa la C.T. Prov. di Firenze
La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza n. 661/4/16 del 26 aprile 2016, si è espressa sui presupposti di detraibilità delle spese per riqualificazione energetica sostenute su immobili di proprietà di una società titolare di reddito d’impresa.
Nel caso di specie, infatti, il contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento, emessa a seguito controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73, avendo l’Amministrazione disconosciuto il diritto alla detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, ex art. 1, comma 345 della L. n. 296/2006, previsto per l’esecuzione degli stessi su edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale, posseduti anche da soggetti
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