I sindaci devono iscrivere la revoca degli amministratori
Nessun sindacato preventivo sulla legittimità dell’atto, vanno iscritte anche le delibere viziate
Ai sensi dell’art. 2385 comma 3 c.c., la cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa – e, quindi, anche per revoca – deve essere iscritta entro 30 giorni nel Registro delle imprese a cura del Collegio sindacale. La disposizione è da applicare quando venga meno l’amministratore unico o l’intero CdA, e non quando resti in carica anche un solo amministratore, sul quale ricade l’onere di provvedere all’adempimento.
Tale ipotesi è suscettibile di determinare, in capo ai sindaci, lo svolgimento di funzioni vicarie dell’organo amministrativo.
I “criteri applicativi” della Norma di comportamento CNDCEC 9.1, infatti, precisano che, in caso di cessazione dell’organo amministrativo, il Collegio sindacale svolge le seguenti ...
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