Procedura di immigrazione «completa» per i lavoratori autonomi extra-Ue
Devono essere in possesso di nulla osta, visto e permesso di soggiorno, anche se ricoprono cariche sociali
Lo straniero di un Paese terzo, che intenda svolgere in Italia un’attività industriale, professionale artigianale o commerciale, ovvero costituire una società di capitali o di persone ed accedere a cariche societarie, deve rispettare le procedure di immigrazione previste dall’art. 26 del DLgs. 286/98 e dall’art. 39 del DPR 394/99, che presuppongono l’ottenimento del nulla osta, del visto e del permesso di soggiorno.
Il numero degli stranieri annualmente ammessi è definito dal decreto flussi. Il DPCM 14 dicembre 2015 ha autorizzato per il 2016 l’ingresso di 2.400 unità destinate: ai titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo; agli imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana che preveda ...
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