Sostituzione del fallimento con la «liquidazione giudiziale»
Il progetto di riordino delle procedure concorsuali attribuisce maggiori poteri al curatore nel recupero dell’attivo
L’art. 7 del Ddl. n. 3671 (“Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”) stabilisce che la procedura di liquidazione giudiziale dovrà prendere il posto di quella attuale del fallimento, in modo da renderla più rapida e snella, pur senza stravolgerne gli odierni caratteri fondamentali.
In tal senso, sono previste alcune disposizioni finalizzate a rafforzare i poteri del curatore – assicurandone al contempo una più elevata professionalità, ma sancendone l’incompatibilità con eventuali incarichi già ricoperti in fasi procedurali precedenti – e a semplificare le modalità di apprensione dell’attivo, nonché ad eliminare forme di esecuzione speciale e di privilegio processuale che hanno ormai perso la loro
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