I fabbricati rurali strumentali sono solo quelli accatastati in D/10
La Cassazione dà continuità al consolidato principio di diritto che vede come decisiva la classificazione catastale
La Cassazione continua a rinverdire il proprio orientamento, già consolidato, edificato dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 18565/2009 e n. 18570/2009, secondo cui i fabbricati rurali strumentali sono soltanto le costruzioni classificate nella categoria catastale D/10 (“Fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole”), istituita dal comma 5 dell’art. 1 del DPR n. 139/1998.
Recentemente, infatti, i giudici di legittimità hanno dato continuità a tale consolidato principio di diritto con numerose pronunce gemelle, l’ultima delle quali è la sentenza n. 8862/2016 in cui è stato ribadito fra l’altro che la classificazione catastale è decisiva, potendo essere considerati (agli effetti catastali e fiscali) rurali strumentali all’esercizio delle
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