Molto facile cadere nella rete della bancarotta semplice documentale
Basta omettere per negligenza la tenuta della contabilità anche solo per due mesi
Qualora dagli atti processuali dovesse emergere la mancata registrazione in contabilità dell’attività sociale, l’amministratore della società fallita è punibile per la fattispecie di bancarotta semplice documentale, ex artt. 217 comma 2 e 224 del RD 267/42, anche se l’omissione è determinata da mera negligenza ed è relativa ad un periodo di tempo limitato (nella specie due mesi). A precisarlo è la Cassazione nella sentenza n. 20695/2016.
Ai sensi dei citati articoli, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato il fallimento della società, l’amministratore che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41