ACCEDI
Martedì, 1 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Molto facile cadere nella rete della bancarotta semplice documentale

Basta omettere per negligenza la tenuta della contabilità anche solo per due mesi

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 7 giugno 2016

x
STAMPA

download PDF download PDF

Qualora dagli atti processuali dovesse emergere la mancata registrazione in contabilità dell’attività sociale, l’amministratore della società fallita è punibile per la fattispecie di bancarotta semplice documentale, ex artt. 217 comma 2 e 224 del RD 267/42, anche se l’omissione è determinata da mera negligenza ed è relativa ad un periodo di tempo limitato (nella specie due mesi). A precisarlo è la Cassazione nella sentenza n. 20695/2016.

Ai sensi dei citati articoli, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato il fallimento della società, l’amministratore che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU