In Gazzetta Ufficiale la legge europea 2015-2016
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 di ieri è stata pubblicata la L. 7 luglio 2016 n. 122, contenente disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (legge europea 2015-2016).
Il provvedimento entrerà in vigore il 23 luglio.
Come già sottolineato su Eutekne.info (si veda “Ritenuta alla fonte per l’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali” del 4 luglio), una delle novità contenute nella legge, che ha ottenuto il via libera definitivo dalla Camera il 30 giugno scorso, riguarda la modifica del regime fiscale applicabile alle attività di raccolta di tartufi da raccoglitori occasionali o dilettanti, privi di partita IVA. Per dette operazioni l’acquirente non dovrà più osservare l’obbligo di autofatturazione disposto dall’art. 1 comma 109 della L. 311/2004.
Il nuovo regime prevede che i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali privi di partita IVA per la raccolta di tartufi siano sottoposti a ritenuta a titolo d’imposta, ai sensi del nuovo art. 25-quater del DPR 600/73, con obbligo di rivalsa.
L’ammontare della ritenuta è pari all’aliquota IRPEF prevista per il primo scaglione di reddito (attualmente pari al 23%) ed è commisurata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22%, a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Queste modifiche risultano applicabili alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Per le cessioni di tartufi cambia anche l’aliquota IVA applicabile. Con la legge europea 2015-2016, difatti, sono ricompresi nei prodotti soggetti ad aliquota del 10% anche i “tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato” (nuovo n. 20-bis della Tabella A, parte III). A tal fine, è eliminata l’esclusione dei tartufi dalle norme (nn. 21) e 70) della Tabella A, parte III) che già prevedono l’aliquota IVA ridotta per le “piante mangerecce”.
In materia di aliquote IVA, la legge prevede ulteriori modifiche, riguardanti: basilico, rosmarino e salvia freschi; preparati per risotti.
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