L’indebita prosecuzione dell’attività d’impresa può essere priva di danni da risarcire
Il Tribunale di Torino chiarisce i presupposti della responsabilità degli amministratori
Il Tribunale di Torino, nella sentenza n. 2178/2016, fornisce importanti precisazioni in materia di responsabilità degli amministratori a fronte di un’“illecita” prosecuzione dell’attività d’impresa.
Nel caso di specie, in particolare, il curatore fallimentare di una srl agiva contro i due soggetti succedutisi nell’incarico di amministratore unico e contro altri due soggetti ritenuti gestori di fatto della medesima società. Il risarcimento preteso, in via equitativa, era pari – oltre che al pregiudizio recato alla società ed ai creditori sociali da talune distrazioni poste in essere dal primo amministratore – alla differenza tra i c.d. “netti patrimoniali”: ovvero alla differenza tra il netto patrimoniale alla data della perdita del capitale sociale
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