Imponibilità delle polizze vita sulla parte finanziaria puntuale
Criterio proporzionale di determinazione della base imponibile solo se non è possibile individuare l’investimento finanziario sulla base di dati certi
Con la risoluzione n. 76 di ieri, 16 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema dell’imposizione dei redditi di capitale percepiti in caso morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a seguito delle novità introdotte dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Questo intervento normativo ha circoscritto il regime di esenzione IRPEF previsto dall’art. 34 del DPR 601/73 alle polizze assicurative per il caso morte di puro rischio, rendendo l’eccedenza imponibile come reddito di capitale a norma dell’art. 44 comma 1 lett. g-quater) del TUIR.
Secondo la disciplina in vigore dal 1° gennaio 2015, l’esenzione da IRPEF si applica ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio demografico, dai ...
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