Il mancato deposito della nota spese complica il contributo unificato
Si tratta di un problema che può emergere in appello, stante la censurabile interpretazione del Ministero
Può succedere che, per una qualsivoglia ragione, il contribuente, in primo grado, non depositi la nota spese, fatto che dal punto di vista strettamente processuale non ha alcun effetto.
Nella sentenza, il giudice può accogliere interamente il ricorso e compensare le spese, per cui, a fronte dell’appello principale della parte pubblica, ci può essere l’appello incidentale del contribuente sul capo di sentenza relativo alla compensazione.
Quindi, sul versante del contributo unificato da corrispondere nel corso del secondo grado, la parte appellante principale (ipotizzando che ad esempio sia un’Agenzia fiscale) lo prenota a debito, mentre l’appellante incidentale, in base a quanto sostenuto nella direttiva Min. Economia e Finanze 14 dicembre 2012 n. 2 § 17, lo deve comunque
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41