IRAP non dovuta con beni strumentali costosi ma indispensabili
Irrilevanti anche i compensi erogati a terzi non inseriti nella struttura del professionista se le prestazioni sono occasionali
In materia di autonoma organizzazione, l’ordinanza della Cassazione n. 20610, depositata ieri, sembra confermare il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale pro contribuente con riferimento a due questioni di grande importanza: l’impiego di beni strumentali di rilevante valore e l’entità degli emolumenti dovuti per consulenze esterne.
Riguardo al primo aspetto, viene sostenuto che la disponibilità da parte di un medico (nel caso specifico, specialista in oftalmologia) di beni strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il presupposto dell’autonoma organizzazione, in quanto detti beni, anche se consistenti, rientrano nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti.
Questa impostazione appare maggiormente condivisibile ...
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