Tonnage tax compatibile con il credito d’imposta per il personale di bordo
Il regime sarebbe incompatibile, invece, con l’agevolazione ex art. 4 comma 2 del DL 457/97 riguardante la determinazione del reddito
Con la risoluzione n. 104 di ieri, 17 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della questione della compatibilità dell’agevolazione prevista dall’art. 4 comma 1 del DL 457/97, riguardante il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività produttiva di reddito mediante navi adibite ai traffici commerciali internazionali e il regime della c.d. tonnage tax.
Per l’utilizzo delle navi iscritte al Registro internazionale di cui al DL 30 dicembre 1997 n. 457 (conv. L. 27 febbraio 1998 n. 30), nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50% di quello complessivamente utilizzato, si ricorda, è previsto un regime opzionale di determinazione del reddito imponibile c.d. tonnage tax, disciplinato dagli artt. 155-161 del TUIR.
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