Lo splafonamento da rimborso non è sanzionabile
La Regionale di Trieste attribuisce rilievo all’incertezza della legge, nonché alla tassatività delle fattispecie sanzionatorie
Per effetto dell’art. 34 comma 1 della L. 388/2000, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 516.456,90 euro per ciascun anno solare.
A decorrere dall’anno 2014, detto limite è stato innalzato a 700.000 euro annui (art. 9 comma 2 del DL 35/2013).
Lo splafonamento, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97 così come modificato dal DLgs. 24 settembre 2015 n. 158, è sanzionato nella misura del 30% dell’importo indebitamente compensato, trattandosi in sostanza, di compensazione di crediti non spettanti, e non inesistenti, per i quali è prevista la più gravosa sanzione dal 100% al 200% dell’importo
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