C’è la legge di ratifica della Convenzione Italia-Panama contro le doppie imposizioni
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri la legge 3 novembre 2016 n. 208 di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.
Si ricorda che l’accordo prevede la cancellazione del segreto bancario. Di conseguenza, nessuna delle due parti contraenti potrà rifiutare di fornire informazioni detenute da una banca, da un’istituzione finanziaria o da un agente fiduciario. Inoltre, è disposto lo scambio di informazioni, tra autorità fiscali, relative a qualsiasi data entro i tre anni precedenti all’entrata in vigore della Convenzione stessa. Quest’ultima previsione potrebbe avere riflessi in merito alle verifiche sui c.d. “Panama Papers”.
Ora i Governi di Italia e Panama si notificheranno il completamento delle procedure interne necessarie in ciascuno Stato contraente per l’entrata in vigore della presente Convenzione, così come dettato dall’art. 27 di quest’ultima, esplicitamente richiamato nella legge di ratifica.
La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima delle notifiche e le sue disposizioni si applicheranno:
- con riferimento alle ritenute alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
- con riferimento alle imposte sul reddito ed alle altre imposte (diverse dalle ritenute alla fonte) ad ogni esercizio fiscale che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
- con riferimento allo scambio di informazioni, possono essere inoltrate richieste per informazioni relative a qualsiasi data entro i tre anni precedenti all’entrata in vigore della Convenzione.
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