Riportabile il credito IVA non indicato nella dichiarazione di competenza
Eccedenza deducibile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto
Con la sentenza n. 23624/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che il contribuente può riportare a nuovo il credito IVA anche se nella dichiarazione relativa al periodo di maturazione tale credito non è stato esposto, a condizione che il riporto avvenga al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Si ricorda che sulla possibilità di portare in detrazione l’eccedenza IVA derivante da una precedente dichiarazione omessa si erano formati, in passato, due orientamenti giurisprudenziali contrastanti, con un cospicuo contenzioso in materia.
Anche la prassi dell’Agenzia delle Entrate, peraltro, non si era dimostrata univoca (in senso positivo, risoluzione n. 74/2007; in senso opposto, circolari nn. 34/2012 e 21/2013, ove, comunque,
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