Incaricati di vendite a domicilio alla prova dell’IRAP
La disciplina dei compensi percepiti dipende dal rapporto instaurato con l’impresa affidante
Un tema poco affrontato dagli operatori attiene alla disciplina IRAP delle vendite a domicilio (c.d. “porta a porta”), sia dal lato del venditore, sia dal lato dell’impresa affidante.
Nella prassi, la questione è stata trattata dalla C.M. 141/98 (§ 2.2), la quale ha indicato, tra i soggetti esclusi dall’IRAP, gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta. In particolare, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, nei confronti di tali soggetti (che di regola svolgono l’attività in modo occasionale) non si individua comunque una base imponibile, anche qualora esercitino l’attività medesima abitualmente e con autonoma organizzazione, non essendo gli stessi tenuti ad adempimenti contabili ai fini delle imposte sui
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