Immobili degli enti non commerciali esenti da ICI con utilizzo diretto
Imposta dovuta nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24944/2016, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di soggettività ICI.
Nel caso di specie, la C.T. Reg. aveva ritenuto insussistente la causa di esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. 504/92, trattandosi di attività svolta non direttamente dall’ente assistenziale, bensì da un soggetto imprenditore commerciale a questo estraneo.
Il ricorrente deduceva allora violazione del citato art. 7, in quanto, a suo avviso, ai fini dell’esenzione, rilevavano esclusivamente la natura giuridica non commerciale dell’ente proprietario, la natura sanitaria, assistenziale o solidaristica esercitata nell’immobile dall’ente stesso, ancorché attraverso un soggetto terzo, e la destinazione dei proventi locativi
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