Licenziamento collettivo anche se prevalgono le esigenze organizzative
Per la Cassazione tale scelta deve comunque trovare giustificazione in fattori oggettivi, che escludano intenti elusivi o discriminatori
In materia di licenziamenti collettivi, l’art. 5 della L. 223/91 stabilisce che i lavoratori da licenziare vadano individuati in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati ovvero, in mancanza di tali accordi, nel rispetto dei seguenti tre criteri in concorso tra loro: carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative.
In relazione a tale previsione, è intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 25553 depositata ieri, ribadendo il principio per cui, se da un lato i tre criteri di selezione citati devono essere osservati in concorso tra loro per una valutazione globale, dall’altro non è illegittimo attribuire una prevalenza a uno di ...
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