Gli importi 2015 degli indennizzi INAIL per danno biologico saranno validi fino al 30 giugno 2017
Gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e da malattia professionale vigenti nell’anno 2015 saranno validi fino al 30 giugno 2017.
Lo chiarisce l’INAIL con la circolare n. 49/2016, che esamina le nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli importi dei citati indennizzi.
Si ricorda che la legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto a titolo di indennizzo del danno biologico.
Il legislatore ha previsto in particolare che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 38/2000 siano rivalutati, con decreto del Ministro del Lavoro, su proposta del Presidente dell’Istituto, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT rispetto all’anno precedente.
In base a questa previsione legislativa, l’Istituto ha avviato l’iter per la rivalutazione degli importi degli indennizzi dovuti con decorrenza 1° luglio 2016.
Per l’anno 2015, però, l’ISTAT ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a -0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione.
La legge di stabilità 2016 ha disposto che, per le prestazioni previdenziali e assistenziali e i parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non possa mai risultare inferiore a zero.
In virtù di tale norma di salvaguardia, il decreto del Ministro del Lavoro del 23 settembre 2016 ha confermato, a decorrere dal 1° luglio 2016, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e da malattia professionale vigenti nell’anno 2015, come determinati, da ultimo, in virtù della circolare INAIL 9 maggio 2014 n. 26.
Tali importi rimarranno in vigore fino alla data del 30 giugno 2017, essendo fissata al 1° luglio 2017, sempreché ricorrano i relativi presupposti, la data di decorrenza delle nuove disposizioni.
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