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In consultazione le Linee guida ANAC sugli obblighi di trasparenza dei titolari di incarichi

/ REDAZIONE

Mercoledì, 21 dicembre 2016

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L’Autorità nazionale anticorruzione ha posto ieri in consultazione pubblica lo schema di Linee guida recanti indicazioni sull’applicazione dell’art. 14 del DLgs. 33/2013 (come modificato dall’art. 13 del DLgs. 97/2016), relativo agli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 24 del 12 gennaio 2017. Sul sito dell’ANAC è disponibile anche l’apposito modulo da compilare per l’invio.

Come evidenziato nel comunicato del Presidente ANAC, sempre di ieri, Le Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni trattate con l’organizzazione di tali soggetti.

Le recenti modifiche normative hanno avuto l’evidente finalità di rendere conoscibili le informazioni specificate dalla norma con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice a cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva.
 
Si sottolinea, in particolare, l’estensione degli obblighi di trasparenza contenuti nell’art. 14 del DLgs. 33/2013 a tutti coloro che rivestono ruoli dirigenziali. In allegato alle Linee guida l’ANAC ha reso disponibili anche moduli di pubblicazione dei dati al fine di agevolare le amministrazioni e rendere uniformi le modalità di pubblicazione. Sulla base di quanto previsto dall’art. 14 comma 1-bis il legislatore ha escluso la pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati attribuiti a titolo gratuito.

Con riferimento alla disposizione transitoria contenuta nel comma 1 dell’art. 42 del DLgs. 97/2016, l’ANAC ha ritenuto opportuno, da una parte, fornire indicazioni certe ed uniformi sulla chiara individuazione dei soggetti su cui grava l’obbligo di comunicazione, al fine di evitare disparità di trattamento nell’applicazione della norma, valutate anche le conseguenze sanzionatorie che il mancato assolvimento dell’obbligo comporta; dall’altra, agevolare le amministrazioni negli oneri di pubblicazione in questione visto l’impatto organizzativo ad essi connesso.

A tal fine, per tutti i soggetti tenuti per la prima volta all’ostensione dei dati ai sensi del novellato art. 14, – in particolare, dirigenti e titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali, nonché nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche i titolari di incarichi politici – si terrà conto di quelli in carica o cessati dal 1° gennaio 2017.
 
Ciò vuol dire, conclude il comunicato, che per questi soggetti devono risultare pubblicati tutti i dati di cui all’art. 14 citato entro il 31 marzo 2017, fatta eccezione delle dichiarazioni reddituali previste alla lett. f) per le quali vale l’ordinario termine previsto dalla legge 441/1982, cui l’art. 14 rinvia, e cioè entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche e riferiti all’anno 2016.

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