Nel sovraindebitamento non rileva il consenso del creditore «capiente»
Alla formazione del quorum del 60% non concorre l’ipotecario al quale è proposta la soddisfazione integrale
Nell’ambito della disciplina dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e ss. della L. 3/2012), la regola applicabile è quella per cui i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che rinuncino, in tutto o in parte, al diritto di prelazione: in mancanza di tale rinuncia, non rileva – ai fini della verifica del conseguimento del quorum del 60% delle passività per il perfezionamento dell’intesa (art. 11 comma 2 della L. 3/2012) – l’importo di tali crediti.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26328 di ieri, dichiarando inammissibile il ricorso ...
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