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Raddoppio dei termini solo con denuncia prima dell’accertamento

Il regime è abrogato dall’anno 2016, per le dichiarazioni da presentare nel 2017

/ Alessandro BORGOGLIO

Sabato, 31 dicembre 2016

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Nel regime previgente, ai fini dell’operatività del raddoppio dei termini di accertamento, era necessario che l’Ufficio inviasse alla Procura della Repubblica la notizia di reato (tributario) – presupposto per il citato raddoppio – prima dell’emissione e della notifica dell’avviso di accertamento.
È questa l’importante conclusione raggiunta dalla C.T. Reg. di Milano, con le sentenze nn. 4821 e 4824/7/2016.

Si ricorda che l’art. 37, commi 24 e 25 del DL 223/2006, nel modificare gli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, che disciplinano i termini di decadenza per l’esercizio dell’attività accertatrice ai fini rispettivamente delle imposte sui redditi e dell’IVA, aveva introdotto un nuovo comma in entrambi i predetti articoli, in ...

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