Compenso prededucibile anche senza ammissione al concordato
La mancata apertura della procedura non qualifica il pagamento come un atto di straordinaria amministrazione
Le prestazioni del redattore o coadiutore del piano in corso di predisposizione, del legale estensore del ricorso, dell’attestatore e dello stimatore titolato integrano attività almeno astrattamente collocabili in relazione alla procedura di concordato preventivo instauranda o, dopo il deposito del ricorso con riserva (art. 161 comma 6 del RD 267/42), pendente: non è, pertanto, sufficiente – ai fini di una loro qualificazione come atti eccedenti l’ordinaria amministrazione di cui al successivo comma 7 – che il loro costo sia stato assolto direttamente dal debitore, né la datazione del pagamento (a concordato pendente).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 280 di ieri, accogliendo il ricorso di una società avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva
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