Adeguata verifica da commisurare al rischio
La normativa vigente non fornisce però indicazioni univoche sulle modalità di valutazione
Tra gli adempimenti connessi alla adeguata verifica della clientela la valutazione del rischio costituisce, fin dall’entrata in vigore del DLgs. 231/2007, uno degli aspetti maggiormente controversi. L’art. 20 del decreto prevede, infatti, che l’adeguata verifica debba essere commisurata al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale od operazione che ne costituiscono l’oggetto.
Pur non prevedendo espressamente l’adozione di una procedura formale per la valutazione del rischio, la norma pone in capo ai soggetti obbligati l’onere di dimostrare – verosimilmente in sede di ispezione – che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo valutata.
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