Il complicato «addio» alla Nota integrativa per i bilanci micro
La tassonomia XBRL consente di inserire altre informazioni in coda al Conto economico
Pubblichiamo l’intervento di Andrea Fradeani, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino, Componente del Tavolo di lavoro società non quotate di XBRL Italia.
È davvero possibile dire addio alla Nota integrativa? La domanda può sembrare, e in parte lo è, provocatoria: la possibilità di omettere la Nota integrativa è una delle semplificazioni più significative previste, per le aziende di minori dimensioni, dalle nuove regole contabili.
Chiarissimo è, in tal senso, l’art. 2435-ter comma 2 c.c., secondo cui proprio le micro imprese – a patto di offrire in calce allo Stato patrimoniale le informazioni dei numeri 9 e 16 comma 1 dell’art. 2427 c.c. – sono appunto esonerate dalla redazione dell’ultimo documento che costituisce il bilancio.
Il “corto circuito”, che rende meno provocatoria e più concreta la domanda, non riguarda però la disciplina strettamente bilancista (ossia gli articoli dal 2423 al 2435-ter c.c.), bensì un insieme variegato di norme speciali che, con finalità anche abbastanza diverse, continuano a chiedere di “infarcire” il bilancio o, in alcuni casi, la Nota integrativa di tutta una serie di informazioni spesso pure non inerenti la rappresentazione della situazione economico-finanziaria aziendale.
Eccone un breve e parziale elenco:
- l’art. 2361 comma 2 c.c., in caso di assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata, impone una specifica informazione in Nota integrativa;
- l’art. 2497-bis comma 4 c.c. chiede di esporre in Nota integrativa, in caso di soggezione ad altrui direzione e coordinamento, un prospetto con i dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che la esercita;
- la disciplina sulle cooperative chiede, ai sensi degli artt. 2513 e 2545-sexies c.c., informazioni in merito, rispettivamente, alla mutualità prevalente e all’attività svolta con i soci;
- alla Nota integrativa fa riferimento, in tema di inattendibilità della contabilità, l’art. 1 comma 1 del DPR 570/96 (il criterio di valutazione delle rimanenze può comunque risultare dal libro degli inventari);
- infine, lo status di start up o di PMI innovative può dipendere, ad esempio, da un determinato volume di spese in ricerca, sviluppo e innovazione che devono risultare dall’ultimo bilancio approvato ed essere descritte nella Nota integrativa.
Il caso delle start up innovative merita un approfondimento; può infatti rappresentare il prototipo del problema citato per tre motivi:
- le start up rientrano di norma, specie durante i primi esercizi, nei limiti di cui al 2435-ter c.c.;
- la mancata offerta dell’informativa di cui al comma 2 dell’art. 25 del DL 179/2012 conv. L. 221/2012 può determinare la perdita del loro status;
- le società in parola, ai sensi del successivo comma 12, devono necessariamente impiegare XBRL per il deposito dei propri conti.
Secondo il Ministero dello Sviluppo economico (cfr. parere n. 361851 del 17 novembre 2016), non sarebbe possibile – per le “micro” start up innovative – fare a meno della Nota integrativa dove s’invochi il requisito delle spese di ricerca e sviluppo. Non condividiamo tale posizione per due ordini di motivi.
Il primo attiene alla ratio semplificatoria posta non solo dal DLgs. 139/2015, ma pure dall’ordinamento comunitario sul bilancio: “resuscitare” la Nota integrativa non va certo in tal senso.
Il secondo motivo è che il MISE non tiene affatto in considerazione le caratteristiche della nuova tassonomia 2016-11-14, che, invece, le start up innovative devono necessariamente usare.
XBRL Italia ha colto il problema, cercando di contemperare – attraverso il nuovo vocabolario, ufficializzato mediante il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2017 n. 7 – due esigenze opposte.
Da un lato, interpretando la ratio legis, l’Associazione ha immaginato un bilancio micro davvero tale, ossia senza, salvo doppio deposito o upgrade alla versione abbreviata, possibilità di presentare Rendiconto finanziario e Nota integrativa.
Dall’altro lato, è previsto, dopo il Conto economico, un insieme di campi testuali raccolti nella sezione “Bilancio micro, altre informazioni”, che non sono, e non vogliono essere – ci si scusi il gioco di parole – una “micro” Nota integrativa, bensì una soluzione pragmatica per salvare “capra e cavoli”: garantire la soluzione del problema posto, ossia la possibilità di integrare le informazioni di bilancio con quanto altre norme dell’ordinamento, salvo debbano intendersi travolte dalle semplificazioni di cui all’art. 2435-ter c.c., chiedono a pena di sanzioni (anche significative).
La sezione, peraltro, raccoglie anche due campi testuali già intestati proprio ai casi ritenuti più frequenti: l’informativa sulle cooperative e, non a caso, sulle startup e PMI innovative.
Speriamo che tale soluzione sia non solo compresa, ma pure supportata dai pubblici poteri, evitando così che l’addio alla Nota integrativa si tramuti in un più blando e incerto arrivederci.
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