Decreti su spettanze agli ausiliari del magistrato da non registrare
Non c’è obbligo di registrazione perché si tratta di provvedimenti di volontaria giurisdizione privi del carattere della decisorietà
Il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato ex art. 168 del DPR n. 115/2002 non può essere annoverato tra gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono il giudizio, perché è un provvedimento di volontaria giurisdizione privo del carattere della decisorietà, non idoneo a incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali. Di conseguenza, dato che non è un provvedimento che interviene nel merito del giudizio, non sussiste l’obbligo di registrazione.
L’ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 23 di ieri.
Prima di tutto, l’Amministrazione finanziaria ricorda che gli atti dell’autorità giudiziaria sono soggetti a imposta di registro in termine fisso in base a quanto disposto
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