Fiduciarie statiche di gruppi finanziari con IRES al 24%
Le fiduciarie iscritte nella sezione separata dell’art. 106 del TUB non dovrebbero essere assoggettate all’addizionale del 3,5%
L’art. 1 comma 61 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto la riduzione dal 27,5% al 24% dell’aliquota nominale IRES di cui all’art. 77 comma 1 del TUIR, con decorrenza 1° gennaio 2017.
Il successivo comma 65 ha disposto, per gli enti creditizi e finanziari di cui al DLgs. n. 87/92 (abrogato dall’art. 48 comma 1 del DLgs. 136/2015) la non efficacia della predetta riduzione mediante applicazione di un’addizionale del 3,5%. L’art. 1 del DLgs. 87/92 annovera tra gli enti creditizi e finanziari i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del DLgs. 1° settembre 1993 n. 385 (“TUB”). Tra i soggetti di cui al titolo V del TUB rientrano i soggetti iscritti all’art. 106 del TUB.
L’art. 199 del TUF dispone, al comma 2, che le società ...
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