Pagamenti preferenziali al curatore
La questione è stata recentemente risolta dalle Sezioni Unite penali della Cassazione
Ai sensi dell’art. 2394-bis c.c., in caso di fallimento, l’azione di responsabilità sociale, ex art. 2393 c.c., e l’azione di responsabilità verso i creditori sociali, ex art. 2394 c.c., spettano al curatore.
L’azione ex art. 2394 c.c., in particolare, è quella riconosciuta ai creditori sociali per l’inosservanza, da parte degli amministratori, degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale; azione che può essere proposta quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti. La domanda diretta a far valere tale responsabilità, quindi, diviene improcedibile in conseguenza del fallimento, essendo riservata al curatore.
Il creditore sociale, invece, conserva la legittimazione personale in relazione all’azione di ...
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