Confezioni di piante aromatiche miste con aliquota IVA del 22%
L’aliquota del 5% si applica solo alle piante di basilico, rosmarino, salvia e origano indicate nella Tabella A, parte II-bis allegata al DPR 633/72
Con la risoluzione n. 56 pubblicata ieri, 3 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di basilico, rosmarino, salvia e origano, laddove effettuate unitamente a piante aromatiche diverse da queste ultime, sono soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22% (e non all’aliquota IVA del 5%). Ciò in quanto l’aliquota IVA ridotta trova applicazione esclusivamente e tassativamente per le cessioni di beni indicati al n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis allegata al DPR 633/72.
Si tratta, nello specifico, di:
- basilico, rosmarino e salvia freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione;
- piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia.
Pertanto, con riferimento alle cessioni di aromi misti, in vaschette o buste trasparenti, ...
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