Trasferimento di beni per estinguere debiti fiscali escluso da IVA
Per la Corte Ue, tale operazione non costituisce una cessione a titolo oneroso perché non avviene uno scambio di prestazioni reciproche
Con la sentenza Posniana Investment SA, relativa alla causa C-36/16, pubblicata ieri, i giudici unionali si sono espressi sull’imponibilità o meno ai fini IVA della dazione di un bene ad estinzione di un debito di natura fiscale.
Nel procedimento oggetto della pronuncia, una società polacca si è avvalsa di una siffatta possibilità, ammessa nel diritto processuale tributario locale, per saldare in natura debiti d’imposta arretrati trasferendo allo Stato la proprietà di un terreno.
Per risolvere il quesito posto dal giudice del rinvio, la Corte ha concentrato l’attenzione sull’eventuale carattere oneroso dell’operazione di trasferimento, a titolo di pagamento di un arretrato d’imposta.
Partendo da quanto disposto dell’art. 2, par. 1 della direttiva IVA, ...
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