Chiusura del fallimento in pendenza di giudizio con alternatività IVA-registro
La cessazione dell’attività comporta un trattamento differenziato per le successive prestazioni di servizi e cessioni di beni
Il documento CNDCEC “La chiusura del fallimento dopo la riscrittura dell’art. 118 L. Fall.”, oltre ad esaminare i principali aspetti concorsuali (si veda “Chiusura del fallimento anche in pendenza di giudizi” del 7 giugno 2017) e la disciplina in materia di imposte dirette (si veda “Chiusura del fallimento in pendenza di giudizio con effetto sulle imposte dirette” del 27 giugno 2017), ha analizzato alcune specifiche criticità sull’applicazione dell’IVA con riferimento a fatti successivi alla formale conclusione della procedura concorsuale.
In primo luogo, è stato richiamato l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria – in merito all’art. 35 comma 4 del DPR 633/72, che considera l’attività cessata con l’ultimo
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