Plusvalenza da lease back imponibile in base alla durata del contratto
Il nuovo principio di derivazione rafforzata attribuisce esclusiva rilevanza all’imputazione temporale civilistica
La formulazione letterale del novellato comma 1 dell’art. 83 del DPR 917/86, così come modificato dall’art. 13-bis del DL 244/2016, comporta che la plusvalenza derivante da un’operazione di compravendita con locazione finanziaria (c.d. sale and lease back) concorre alla formazione del reddito del cedente, ripartita in funzione della durata del contratto di leasing, a partire dal momento in cui inizia a decorrere l’atto di locazione finanziaria. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 77 di ieri, confermando la tesi già illustrata su Eutekne.info (si veda “Plusvalenze da lease back da diluire sulla durata del contratto” del 1° marzo 2017), secondo cui la medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico per l’operazione
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41