Le attività aventi a oggetto l’agricoltura sociale rientrano nell’impresa sociale
In base al DLgs. n. 112/2017, si considerano di interesse generale se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio
Il DLgs. n. 112/2017, entrato in vigore il 20 luglio 2017, ha stabilito la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, come previsto dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 1 della L. n. 106/2016.
Si ricorda che l’impresa sociale, per essere considerata tale, deve esercitare in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Secondo il dettato dell’art. 2 del DLgs. n. 112/2017, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, anche le attività d’impresa aventi ad oggetto l’agricoltura sociale, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 141/2015 e sue modificazioni.
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