L’approvazione del bilancio può essere sospesa
La soluzione che tende ad affermarsi ammette l’intervento cautelare sulla mera decisione relativa alla approvazione dei conti sociali
Ai sensi dell’art. 2378 comma 3 primo periodo c.c., con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l’impugnante può chiedere la “sospensione dell’esecuzione” della deliberazione assembleare della cui legittimità si dubita. Sulla sospendibilità delle delibere di approvazione del bilancio, però, esistono differenti ricostruzioni.
Il Tribunale di Milano del 6 dicembre 2000 ha escluso tale possibilità. Ciò in quanto, da un lato, la delibera in questione non sarebbe suscettibile di “esecuzione” (come richiesto dall’art. 2378 comma 3 c.c. ), essendole riconosciuta solo la natura di dichiarazione di scienza dei risultati della gestione sociale con il limitato effetto di rendere il bilancio imputabile alla società,
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