Il controllo giudiziario entra nel Terzo settore
Le irregolarità denunciabili appaiono quelle che possono concretamente danneggiare l’ente e di riflesso i soci e i suoi creditori
Qualora vi fosse un fondato sospetto che gli amministratori degli enti del terzo settore, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione dell’ente, che possano recare danno allo stesso, l’ente (associazioni, fondazioni, imprese sociali, cooperative sociali, ecc.) potrà essere assoggettato a controllo giudiziario. È quanto prevede l’ art. 29 del nuovo Codice del Terzo settore. Tale disposizione non si applica negli enti religiosi.
In sintonia con le previsioni di cui all’art. 2409 c.c. per le società per azioni, si può ritenere che gli interessi tutelati dalla norma non si identifichino con quelli “esterni e generali” al corretto funzionamento dell’associazione, bensì con quelli di carattere eminentemente interno
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