TARSU non dovuta se i rifiuti speciali sono smaltiti in proprio
Al contribuente spetta l’onere di provare il diritto all’esenzione
La TARSU/TIA non deve essere pagata in relazione alle superfici in cui si formano rifiuti speciali per i quali si provvede direttamente allo smaltimento, nonostante il regolamento comunale ne preveda la sola riduzione, a condizione che il contribuente possa provare il possesso dei requisiti per l’esenzione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10548/2017 che va ad aggiungersi alle molteplici decisioni in materia.
Nel caso di specie considerato, una società ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Livorno contestando gli avvisi di accertamento TARSU/TIA in relazione a superfici sulle quali vengono prodotti rifiuti speciali, alla cui raccolta e smaltimento provvede autonomamente la stessa società.
Il Comune sosteneva la legittimità del suo operato
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