Immutata la disciplina dei «costi da reato» per la dichiarazione fraudolenta
La consapevolezza di partecipare a una frode fiscale comporta ancora l’indeducibilità di qualsiasi componente negativo riconducibile al reato
La disciplina dei “costi da reato” si può intersecare con la tematica dell’inesistenza soggettiva delle operazioni relativa al reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000. La falsità dell’indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l’operazione può, infatti, rientrare tra le condotte prese in considerazione da tale fattispecie, per quanto riguarda l’evasione dell’IVA (mentre, per quanto riguarda le imposte dirette, il reato è integrato dalla sola inesistenza oggettiva).
La giurisprudenza penale ha, in proposito, già avuto modo di precisare che esporre dati fittizi, anche solo soggettivamente, significa creare le premesse per un rimborso IVA al quale non si ha diritto e che
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