Tassa automobilistica ammessa al passivo fallimentare con privilegio
Il privilegio recato dal quarto comma dell’art. 2752 c.c. assiste il credito per tale tassa, anche quando è istituita da una Regione
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 21007/2017, si è pronunciata sull’ambito applicativo dell’art. 2752 c.c., che prevede un privilegio sulla generalità dei mobili del debitore a tutela dei crediti dello Stato per ogni tributo diretto, comprese le imposte comunali e provinciali e, più nello specifico, sul credito relativo alla tassa automobilistica regionale.
In particolare, nel caso di specie, era stata proposta dalla Regione Lombardia opposizione allo stato passivo del Fallimento di una società per il riconoscimento del privilegio del credito, già ammesso, relativo alla tassa automobilistica regionale.
La richiesta – respinta poi dal Tribunale – era stata fondata sul disposto di cui all’art. 2752, ultimo comma, c.c. (o in subordine, ex art. 2758, comma 1 ...
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