Necessari chiarimenti sulla cessione delle detrazioni dei condomini
Gentile Direttore,
le inoltro alcune mie osservazioni sul provvedimento n. 165110/2017, che coinvolge gli amministratori di condominio.
Tralasciando ogni commento circa l’opportunità o meno di lasciare al singolo l’iniziativa circa la cessione del credito che, a mio modo di vedere, rappresenta un grosso freno al decollo dell’istituto, mi pare che il provvedimento non analizzi molti aspetti.
Il provvedimento attuativo stabilisce che il condòmino possa cedere l’intera detrazione calcolata:
- o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile,
- o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
In realtà le due possibilità dovrebbero essere dipendenti:
- dall’effettivo pagamento della spesa da parte del condominio entro l’esercizio, eventualmente al netto della cessione del credito d’imposta. Si ritiene che il condòmino potrebbe versare al condominio la propria quota spese diminuita del valore riconosciuto dal fornitore per il credito d’imposta (che non sarà mai equivalente al credito ceduto ovviamente). Nel caso di cessione a soggetto diverso dal fornitore, il pagamento al fornitore da parte del condominio dovrà essere pari all’intero valore della fornitura;
- dal pagamento del condòmino della propria quota spese che, però, si ritiene (considerato il successivo punto 3.4 del provvedimento: la disponibilità in capo al cessionario del credito d’imposta matura al 10 marzo), non dovrebbe essere più ammesso a regolarizzare il versamento al condominio al più tardi entro la presentazione della propria dichiarazione come accordato dalla prassi vigente, ma tassativamente entro il 31 dicembre o prima del termine per l’invio della nuova comunicazione a carico dell’amministratore (punto 4.2, termine annuale del 28 febbraio invio dati precompilate).
Il provvedimento attuativo, inoltre, dispone che il mancato invio della comunicazione di cui al punto 4.2, lett. a) rendainefficace la cessione del credito. Quindi, un’eventuale omissione dell’amministratore renderebbe inefficace il negozio giuridico tra un condòmino e il terzo cessionario, con necessità di ripristinare i rapporti economici tra le parti non senza problemi connessi.
Va evidenziato, poi, che il provvedimento pare ignorare, seppur ammessa dal punto 2.2 del documento stesso, la cessione del credito a soggetto diverso dal fornitore, dato che a più riprese si citano pagamenti del condòmino e del condominio “per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta”.
Ulteriormente andrebbe puntualizzato ed evidenziato come la cessione dell’agevolazione al terzo (qualunque) dovrebbe porre fine anche al problema delle varie situazioni penalizzanti per il contribuente in casi di eventuali cessioni dell’immobile a vario titolo, chiudendosi in teoria definitivamente la partita contribuente/Fisco con sicuro beneficio, ad esempio, per il contribuente anziano che, deceduto, non possa trasmettere la detrazione al figlio non più diretto utilizzatore dell’immobile.
Sarebbero quindi necessari chiarimenti prima di una concreta, seppur incerta, applicazione pratica dell’agevolazione e magari un cambio di rotta sulla regia dell’operazione da parte dell’amministratore.
Giorgio Manfioletti
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto
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