Punita senza soglia la creazione per sé di fatture false
La Cassazione conferma il prevalente orientamento, ma ancora in relazione alla previgente fattispecie di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000
La fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 punisce i comportamenti che si risolvono nella presentazione di una dichiarazione che rappresenti operazioni inesistenti, a nulla rilevando che le fatture o i documenti attestanti tali operazioni siano creati dalla stessa persona che presenta la dichiarazione o da terzi. La fattispecie di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000, invece, è diretta a sanzionare i residui comportamenti fraudolenti diversi da quelli “speciali” descritti dal precedente art. 2. È questo il principio di diritto sancito dalla Cassazione, nella sentenza n. 47603 depositata ieri.
Nel caso di specie, i giudici di merito condannavano, sia in primo grado che in appello, un contribuente ritenuto responsabile dei reati tributari di cui agli artt. 2 (dichiarazione ...
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