Plafond da quantificare per il conferimento di ramo d’azienda
Dal mese dopo il perfezionamento dell’operazione, la conferitaria dovrà considerare in parte le proprie operazioni e in parte quelle della conferente
Nell’ambito delle cessioni all’esportazione è consentito ai c.d. esportatori abituali, ovvero ai soggetti che nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile), hanno effettuato esportazioni, operazioni assimilate e cessioni intracomunitarie con corrispettivi di ammontare superiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari dello stesso anno, di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta, nei limiti del plafond disponibile.
Nelle operazioni di conferimento d’azienda, o di ramo di essa, il soggetto conferitario succede al conferente in tutti gli obblighi e i diritti relativi all’applicazione dell’IVA e inerenti il complesso aziendale trasferito.
Il diritto della conferitaria di usufruire ...
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