Trasparenza e consolidato alla prova acconti
Di regola, occorre differenziare tra il primo esercizio di opzione e quelli successivi
In sede di versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi, attenzione particolare deve essere posta dai soggetti che hanno optato per i regimi della trasparenza e del consolidato fiscale.
In particolare, in caso di opzione per il consolidato fiscale, l’obbligo di versamento dell’acconto va assolto dalla società controllante, che potrà determinare l’importo dell’anticipo dovuto sia avvalendosi del metodo storico, sia adottando il criterio previsionale.
La controllante che opta per il calcolo degli acconti secondo il metodo storico, a parità di perimetro di consolidamento, determina l’importo dovuto facendo riferimento all’imposta relativa al periodo precedente (al netto di detrazioni, ritenute d’acconto e crediti d’imposta),
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41